Art. 11.
(Obblighi dei progettisti).

      1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai fini delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.